Pirelli Diablo

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rplacanica
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Re: Pirelli Diablo

Messaggioda rplacanica » venerdì 30 settembre 2011, 16:04

okkio che compri da DE...
tu riporti un disposto italiano, per quanto recepente una direttiva europea.
occorre verificare quale legge sia applicabile verificando sul sito del venditore (il famoso check di spunta "accetto le condizioni di vendita")...


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RED_EAGLE 65
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Re: Pirelli Diablo

Messaggioda RED_EAGLE 65 » mercoledì 5 ottobre 2011, 12:05

rplacanica ha scritto:okkio che compri da DE...
tu riporti un disposto italiano, per quanto recepente una direttiva europea.
occorre verificare quale legge sia applicabile verificando sul sito del venditore (il famoso check di spunta "accetto le condizioni di vendita")...


Hai ragione infatti navigando su internet ho trovato questa spiegazione di un avvocato che riporta come la direttiva comunitaria sia stata interpretata e recepita da 13 su 27 stati menbri dell'unione con alcune differenziazioni, l'esempio riportato riguarda l'acquisto di componenti hi-fi ma è applicabile a tutti i beni.
Di seguito l'articolo


Le garanzie del consumatore
Una piccola guida per orientarsi nel variegato universo della compravendita di componenti hi-fi
Di seguito troverete - suddivisa per argomenti - una piccola guida per orientarsi nel variegato universo della compravendita di beni di consumo (nel nostro caso componenti hi-fi, ma valida per qualsiasi altro bene), che può rivelarsi insidioso per il consumatore sprovveduto o anche solo superficiale e disattento. Buona lettura!

Compravendita beni nuovi
Compravendita di beni nuovi su internet
Compravendita di beni nuovi all'estero (o su siti online esteri)


Compravendita di beni nuovi all'estero (o su siti online esteri)
Il discorso fatto sopra vale anche per gli acquisti fatti in paesi appartenenti alla Comunità Europea, i quali sono obbligati a recepire la normativa di riferimento dettata dalla direttiva 1999/44/CE.
È doveroso tener presente però che quest'ultima rientra tra le direttive definite di "armonizzazione minima", cioè che consentono agli Stati membri, al momento dell'attuazione, di elevare il livello di tutela previsto dalla direttiva stessa.

Pertanto, in sede di attuazione della citata fonte normativa molti Stati Membri si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che si sono disegnate numerose differenze (che vi dirò in seguito) nelle normative dei vari Paesi.

Non solo, la libertà concessa agli Stati Membri ha portato (almeno in un caso) a delle trasposizioni della direttiva non corrette e addirittura contrastanti con l'obiettivo del perseguimento dell'elevata tutela dei consumatori.

Non a caso, infatti, già da tempo il legislatore comunitario ha rilevato come la normativa consumeristica si presenti estremamente frammentata e alle volte anche contraddittoria, nonostante siano state emanate delle direttive comunitarie a disciplinare la materia. Una causa di tale frammentarietà è, come ammesso dallo stesso legislatore comunitario, proprio l'utilizzo dello strumento della direttiva di "armonizzazione minima" strumento che, in alcuni casi, ha aumentato le disparità di trattamento normativo da uno Stato Membro all'altro. Non a caso la Comunità europea ha intrapreso un processo di rivisitazione della normativa proprio per rendere il quadro normativo comunitario più organico.

Tutto ciò significa che se decidete di acquistare i vostri diffusori nuovi in Germania potreste trovarvi di fronte a norme differenti che prevedono diversi diritti e doveri a carico sia del venditore che del consumatore, nell'ambito generale di tutela della normativa comunitaria. Ad esempio, potrebbero esservi differenze circa i tempi e le modalità con cui denunciare la presenza di vizi di conformità del prodotto; o ancora, differenze relative alla modalità di restituzione del bene e della riparazione dello stesso.

Ho citato la Germania non a caso: circa un anno fa, la Corte di Giustizia europea è stata chiamata proprio dal Giudice di un Tribunale tedesco a esprimersi sull'interpretazione di una delle norme a tutela dei consumatori. Nel caso specifico, il codice civile tedesco concedeva al venditore il diritto, in caso di sostituzione di un bene non conforme, a una indennità a titolo di compensazione dei vantaggi che l'acquirente ha ottenuto dall'uso di tale bene fino alla sua sostituzione con un nuovo bene; l'articolo 3 della direttiva 99/44/CE, invece, afferma che il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione senza spese.

Ebbene, la Corte ha bocciato l'attuazione della direttiva nell'ordinamento tedesco perché lesiva della tutela dei consumatori!

Per questo motivo, ritengo essenziale che siate sicuri di aver tradotto correttamente - volta per volta - le clausole contrattuali e di richiedere il maggior numero di informazioni possibili al venditore, specialmente se effettuate i vostri acquisti in via telematica.

Per quanto mi risulta (ma potrebbero nel frattempo essersene aggiunti altri...), la normativa europea è stata recepita - ad oggi - da 13 dei 27 paesi membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Comprando in ciascuna di queste nazioni potrete esser tranquilli (salvo eventuali diversità di attuazione come visto per la Germania, anche se ora il problema sembra risolto) che riceverete la tutela minima che ogni consumatore ha il diritto di avere. È interessante, però, notare come alcuni Paesi abbiano introdotto delle differenze, a volte anche rilevanti.

In Finlandia, per esempio, la normativa non specifica alcun limite di tempo per la garanzia legale del commerciante: sì, avete capito bene. In pratica, un prodotto deve rispettare la sua aspettativa di durata, a meno che non sia stato usato in modo abnorme. È quindi ben possibile che la garanzia legale perduri, nonostante la garanzia convenzionale sia già estinta.

Ovviamente, più lontana nel tempo è la data di acquisto e più sarà probabile per il consumatore partecipare alle spese di riparazione, visto che si tiene conto anche del normale deterioramento dei beni mobili, che rimane a carico dei consumatori. Del resto, mi sembra ragionevole che mi sia chiesto di partecipare alle spese di riparazione del mio lettore CEC dopo che siano trascorsi 5 - 6 anni dall'acquisto.

In Irlanda e in Inghilterra, invece, la garanzia legale minima è di sei (6) anni, in Svezia tre (3), e via discorrendo... È, dunque, fondamentale informarsi al meglio.
Se nonostante tutte le informazioni assunte doveste avere ancora dei dubbi (o anche dopo aver effettuato l'acquisto) rivolgetevi a un'associazione di consumatori o - in alternativa - ad un buon legale. ;-)

La questione chiaramente si complica se acquistate in un paese extracomunitario. Anche qui vale il principio generale dell'obbligo di informazione contrattuale allo scopo di sapere quali garanzie il venditore e/o il produttore sono obbligati a offrire, tra le quali - non dimenticatelo mai - la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

La circostanza di cui dovete sempre e comunque tener conto è che se vorrete usufruire dell'assistenza in garanzia del prodotto sarete costretti a spedire i beni acquistati al venditore, il quale provvederà - dopo la riparazione - a rimandarveli indietro. Per cui, se acquistate un amplificatore in Cina, quasi sicuramente dovrete rispedirlo lì nel caso in cui voleste avvalervi di un intervento di assistenza tecnica in garanzia.

Informatevi, inoltre, sia sull'importo esatto delle spese di spedizione da pagare, sia se il bene che intendete acquistare (e, quindi, importare) sia soggetto a imposizione doganale; in tal caso, è bene tenere a mente che - in linea generale - passando le nostre frontiere, non si pagano imposte doganali per acquisti fino a 45,00 €.

Per importi superiori si è tenuti a denunciare l'importazione del bene e versare l'imposta eventualmente dovuta, anche se sono previsti casi di esenzione. Per esempio, i regali di nozze, ricevuti da un parente extracomunitario, transitano dalla frontiera (devono essere spediti, non portati nel proprio bagaglio) senza alcuna spesa quando il loro valore non superi i 1.000,00 €.
Anche qui, però, è sempre meglio informarsi preventivamente dal negoziante o direttamente presso gli uffici doganali.

In tutti i casi di acquisti all'estero, secondo me il miglior metodo di pagamento (sicuramente il meno oneroso) è paypal.

Personalmente ho avuto solo un'esperienza di acquisto extracomunitario: trascinato dall'entusiasmo del nostro direttore, mi aprii un conto paypal ed acquistai tre t-amp su un sito USA; acquisto liscio come l'olio, tranne per la dogana che mi addebitò una trentina di euro se ricordo bene: però c'è da dire che si trattava di tre giocattolini del valore complessivo di una ottantina di dollari. ;-)

Mi rendo conto che l'esposizione di questo tema risulta un po' frammentaria, purtroppo: una disamina comparata delle norme a tutela del consumatore di tutte le nazioni in cui è possibile fare acquisti online comporta una conoscenza che travalica le mie modeste capacità giuridiche, per cui vi toccherà cercare un avvocato che ne sappia più di me. ;-)

Consulta le altre sezioni della guida alla compravendita di componenti hi-fi:

Compravendita beni nuovi
Compravendita di beni nuovi su internet
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Re: Pirelli Diablo

Messaggioda Ultimus » mercoledì 5 ottobre 2011, 12:24

Grazie Vittorio per le precise e utili notizie che ci hai fornito.....altrimenti in questo ginepraio di norme è veramente laborioso districarsi.... :beer:


.......Non è la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo...

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Re: Pirelli Diablo

Messaggioda sardino » mercoledì 5 ottobre 2011, 18:50

rplacanica ha scritto:...Sardino,
lui ha comprato da gomma diretto,
il gommista lo ha solo montato.
il venditore a termini di legge è Gommadiretto.


Vero! Chiedo scusa, avevo letto frettolosamente ..........
ciao:


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