The joker ha scritto:Il sinistro è da considerarsi come avvenuto per strada in quanto attraccati,in fase di sbarco (cioè con conducente a bordo in guida) il tamponato sarà risarcito prontamente dalla propria compagnia la quale si rivarrà nei confronti della consorella in camera di compensazione.
non è sempre così facile! le compagnie assicuratrici si attaccano a tutto, in particolare:
Nel caso di incidente verificatosi all'interno di una proprietà privata , la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato non può essere rivolta direttamente alla compagnia assicuratrice. E' possibile agire unicamente nei confronti del responsabile del sinistro.
Tanto premesso è opportuno esaminare le disposizioni legislative e la relativa giurisprudenza.
L’esclusione della responsabilità diretta nei confronti dell’assicuratore, nel caso in esame, si evince dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 18 della legge 990/1969. A norma dell’art. 18 la compagnia assicuratrice può essere convenuta dal danneggiato solo nel caso di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione. L’art. 1 prevede, a sua volta, l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli che circolino su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”;
Essenziale per la comprensione della norma è la interpretazione, comune a numerose pronunce della Suprema Corte, del significato di “aree equiparate a quelle di uso pubblico“ per queste ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse …” (Cass. Civ. sez. lll, 11 aprile 2000, n. 4603).
Per citare un esempio, la Cassazione (Cass. Pen. sez. lll 16 gennaio 1975 n. 329) ha ritenuto che “l’area di parcheggio o sosta d’un autoveicolo immediatamente confinante con la pubblica strada, soprattutto se posta allo stesso livello, quando risulti priva di recinzione o di riparo protettivo o cartello ben visibile, mezzi tutti idonei ad impedire l’accesso a persone o altrui veicoli, deve essere considerato come una strada di uso pubblico , ancorché risulti di proprietà privata o avuta in uso o concessione esclusivi”.
Ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito con numerose pronunce (su tutte Cass. Civ. sez. lll 24 marzo 1999 n.2791) che nell’applicazione delle norme citate si deve tener conto non del luogo dove si è verificato il danno, ma in quello dove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha cagionato il danno . La Corte, in sostanza, considera che nell’ipotesi in cui un veicolo circolante su una pubblica via “sbandando” vada a cagionare un danno in un’area privata, sia configurabile l’azione diretta verso l’assicurazione.
Come avrete capitò non è farina del mio sacco!!! semplicemente incuriosito ho cercato un po sul web....faresti bene ad informarti meglio per non avere problemi in sede di risarcimento del danno.