Messaggioda paiolino » lunedì 22 agosto 2011, 13:38
Rispetto alla conformità la responsabilità del venditore è totale e non si limita alla consegna del bene, ma è estesa al suo mantenimento per un periodo minimo di due anni, cui si aggiungono i due mesi di tempo che il consumatore ha a disposizione per denunciare il vizio dopo la sua scoperta, purché detto vizio si sia manifestato entro i citati 24 mesi.
L’azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
Cosa prevede la garanzia legale: che il venditore consegni al consumatore beni “conformi” e che abbia la responsabilità e l’onere della garanzia post-vendita sul corretto funzionamento, per due anni dalla data di acquisto. Questo implica naturalmente che debba farsi carico in prima persona di far riparare i prodotti mal funzionanti, eventualmente anche
curandone l’invio al centro di assistenza.
Il consumatore deve denunciare al venditore (meglio se per iscritto) ogni difetto di conformità del prodotto, entro due mesi dal momento in cui ne scopre l’esistenza: questo di fatto amplia a 26 mesi il termine della durata effettiva della garanzia (24 + 2 mesi entro cui effettuare la denuncia). L’invio di una raccomandata A/R consente di dimostrare di aver agito a tutela dei propri diritti nei termini di legge. La denuncia non è poi necessaria quando il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o lo abbia occultato, oppure in tutti i casi in cui il venditore, a semplice richiesta, si attivi per ottemperare ai suoi
doveri.
Invece, in caso di problemi e contestazioni, è opportuno passare alla forma scritta, inviando subito una lettera formale di messa in mora al venditore e chiedere consiglio ad una associazione dei consumatori che potrà, con i suoi esperti, aiutarvi a valutare il caso e consigliarvi rapidamente sul da farsi.
La garanzia legale è completa (si applica a qualsiasi bene mobile, anche da assemblare e copre tutti i vizi di conformità), gratuita e non rinunciabile né escludibile: sono nulli tutti gli accordi volti ad escluderla o limitarla nella durata o nei contenuti, anche in modo indiretto. E’ altresì nulla ogni clausola volta ad applicare al contratto di vendita la
legislazione di un paese extracomunitario, che abbia l’effetto di privare il consumatore del diritto alla garanzia legale.
Il costo per l’eventuale ritiro e la spedizione del bene al centro di assistenza per la riparazione è a carico del venditore, così come ogni spesa di mano d’opera e materiali.
Il venditore ha per legge un “diritto di regresso” sul produttore o su intermediari che lo precedono nella catena commerciale, grazie al quale nel termine di un anno dalla prestazione al consumatore dei rimedi previsti in relazione ad un vizio di conformità imputabile ad uno di questi soggetti, può esperire un’azione di regresso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato (es. essere rimborsato dei costi sostenuti per la riparazione).
STEFANO P. "Sapere di non sapere" è già un risultato, "un pò di conoscenza" è una cosa pericolosa! *
(*) Una "piccola quantità di conoscenza" puo' indurre alcuni a pensare che sono più esperti di quello che realmente sono. (Alexander Pope - 1709)